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DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO - FINANZIARIA 2008 PDF Stampa E-mail
Fisco in pillole - Detrazioni e agevolazioni
Scritto da Andrea   
Venerdì 27 Giugno 2008 20:11
DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO


La legge finanziaria 2008 è intervenuta per agevolare i contribuenti che sostengono spese per contratti di locazione, da un lato introducendo nuove detrazioni dall’Irpef e dall’altro modificando quelle già esistenti.

Abitazione principale in affitto
A partire dal periodo d’imposta 2007, e quindi già con la dichiarazione dei redditi (modello 730/2008 e Unico 2008) da presentare nel 2008 i contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono fruire di una nuova detrazione IRPEF variabile  seconda del reddito complessivo.

La nuova detrazione spetta nella seguente misura:

Reddito complessivo (euro) - Importo della detrazione (euro)
  • fino a 15.493,71 - 300 euro
  • oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 150 euro

Giovani che vivono in affitto
A partire dal periodo d’imposta 2007, e quindi già con la dichiarazione dei redditi (modello 730/2008 e Unico 2008) da presentare nel 2008, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 31, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, spetta per i primi tre anni una nuova detrazione pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione non spetta se il contratto è stato stipulato prima del 2007. Se il contratto di locazione è stipulato da più conduttori, ciascuno può fruire della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante. lI requisito dell’età del conduttore (tra i 20 e i 30 anni), è soddisfatto quando ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
La condizione dell’età, che è il requisito principale per accedere al beneficio, si considera rispettata anche se il giovane compie gli anni in un qualsiasi mese del periodo d’imposta n cui intende fruire della detrazione.


***
Restano inoltre in vigore le seguenti altre detrazioni Irpef già previste:

a) Contratti a canone concordato
Ai contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. “canale concordato”, spetta una detrazione Irpef complessivamente pari a:
Reddito complessivo (euro) - Importo della detrazione (euro)
fino a 15.493,71 - 495,80 euro
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 247,90 euro
b) Lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro
È prevista una detrazione Irpef per i lavoratori dipendenti che:
  • hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
  • sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza; detto comune deve trovarsi a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione di provenienza.
Reddito complessivo (euro) - Importo della detrazione (euro)
fino a 15.493,71 - 991,60 euro
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 495,80  euro
Limiti e condizioni per fruire delle detrazioni
Per tutte le detrazioni sopra riportate valgono le seguenti regole:
• esse vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili;
• il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;
• vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;
• l’ammontare della detrazione spettante ai contribuenti che non hanno redditi di lavoro dipendente o assimilato può essere fruito nella dichiarazione dei redditi.


ATTENZIONE

Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi
di famiglia e per redditi da lavoro, la parte di essa che non trova capienza nell’imposta lorda è determinata  nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO-PF ovvero modello 730) - già a partire da quella presentata
nell’anno 2008 - e può essere utilizzata in compensazione nel modello F24 o - a scelta del contribuente - riportata  nuovo per computarla in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo ovvero chiesta  rimborso.

Riconoscimento della detrazione per i lavoratori dipendenti o assimilati
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, nel caso in cui l’avente diritto è un lavoratore dipendente, la detrazione è riconosciuta dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio; a tal fine, l’avente diritto deve presentare al sostituto una apposita dichiarazione nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dalla norma per poterne fruire, compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente o  assimilati.
Il sostituto d’imposta riconoscerà la detrazione spettante anche se risulta di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per familiari a carico articolo 12 TUIR) e per lavoro (articolo 13 TUIR).
Ai fini del riconoscimento dell’importo della detrazione, i sostituti d’imposta utilizzano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nel CUD l’importo non attribuito all’avente diritto per insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute e consentire il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Contratti di locazione per studenti universitari
Un’ulteriore detrazione è prevista per i contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. al 1° gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19 per cento calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro (detrazione massima 500 euro).
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa

L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; quindi, anche se un genitore ha a carico due figli studenti universitari che sono titolari di due distinti contratti di locazione, dovrà calcolare la detrazione su tale importo massimo.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta.
Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa al 50 per cento.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, poiché si presume che la spesa sarà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro.


Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia. Per verificare il rispetto del requisito della distanza si può far riferimento a quella chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 Km.
I contratti di locazione (regolarmente registrati) devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.


ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari egualmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
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Commenti (49)add comment

Leonardo said:

0
Quesito su contratto affitto concordato
Caro Andrea, io e la mia ragazza dovremmo stipulare un contratto a canone concordato 3+2 intestato ad entrambi. Io ho un contratto di lavoro dipendente, mentre la mia ragazza è una studentessa universitaria fuori sede di oltre 100Km. Mettiamo che l'affitto lo paghiamo metà io e metà la mia ragazza. Vorrei sapere se io avrò diritto ad una detrazione del 50% di 495,80 euro (ho il reddito nella fascia oltre 15493,71 e fino a 30987,41) mentre se per la mia ragazza, che non ha alcun reddito da lavoro, è possibile che il genitore che l'ha a carico possa usufruire della detrazione di 500 euro (la mia ragazza è la sua unica figlia titolare di un contratto d'affitto)?
GRAZIE in anticipo per la tua disponibilità e per le informazioni che saprai darmi.
Cari saluti,
Leonardo
 
agosto 24, 2008
Votes: +1

Andrea said:

0
AFFITTO CONCORDATO
Ciao Leonardo!
Essendo le detrazioni per canoni di locazione "detrazioni soggettive" occorre proprio far riferimento alla situazione soggettiva di chi risulta titolare del contratto di locazione.
Nel caso in cui potenzialmente sia possibile fruire di più detrazioni, occorre scegliere la più conveniente.

Nel caso da te prospettato:

- Per ciò che riguarda la tua posizione, la detrazione spettante è di Euro 247,90x50%.
Ti spetta (per il tuo reddito tra Euro 15.493,71 e Euro 30.987,41) Euro 495,80x50% se rispetti le condizioni per i "lavoratori fuori sede" (ovvero per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza X MOTIVI DI LAVORO oltre 100km di distanza dal precedente comune e comunque fuori dalla propria regione).

- Il genitore che ha a carico la tua ragazza invece potrà fruire della detrazione prevista x gli studenti fuori sede.
Ovviamente è necessario che il vostro nuovo comune di residenza sia lo stesso in cui ha sede l'università o limitrofo.
Non hai specificato il canone di locazione complessivo del vostro contratto.
Ai fini della detraibilità occorre verificare a quanto ammonti il 50% del canone da imputare alla tua ragazza e il genitore potrà detrarre il 19% di quell'importo.
Se tale somma è superiore a Euro 2.633 la detrazione andrà calcolata su tale importo massimo e sarà dunque di Euro 500,00.
 
agosto 25, 2008
Votes: +15

Luca Spagnol said:

0
...
Caro Andrea,

da Gennaio 2008 affitterò un appartamento ad una studentessa di 21 anni di Pordenone e ad una sua compagna di stanza della stessa età (anche lei di PN), città ove risiedo anch'io. Tale appartamento è ubicato a Trieste. Le studentesse in questione sono a carico dei rispettivi genitori. Dato che: Trieste è a oltre 100 Km da PN ed è un comune ad alta densità di popolazione, di quali agevolazioni potremmo beneficiare? Conviene fare 2 contratti distinti per ogni affittuario? Di che tipo?

Grazie per l'aiuto!

LS

 
dicembre 03, 2008
Votes: +3

Andrea said:

64
...
Ciao Luca!
In tema di contratti di locazione si pongono varie agevolazioni.


Se il contratto e "a canone convenzionale" (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431), il reddito da assoggettare all’Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).
Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per usufruire dell’ulteriore riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell’Ici e il Comune in cui l’immobile è situato.

Sui contratti di locazione immobiliare stipulati secondo il “canale assistito”, vale a dire
quelli realizzati in base ai “contratti-tipo” concordati dalle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta di registro è assunto per il 70 per cento.
Si ha diritto all’agevolazione (riduzione del 30 per cento della base imponibile) se, comunque, sono presenti altri requisiti:
1) l’immobile locato deve trovarsi in un Comune considerato ad alta “tensione abitativa”;
2) la locazione deve avere ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.
 
dicembre 05, 2008
Votes: +5

Andrea said:

64
...
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel Comune
in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi.
La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a 2.633 euro. Può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che:
l’università si trovi in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello
studente;
il Comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università;
 
dicembre 05, 2008
Votes: +6

Andrea said:

64
...
In definitiva:

1) Se stipulate un contratto "a canone convenzionale" potrete beneficiare della riduzione al 70% della base imponibile per la registrazione del contratto.

2) Sempre in presenza di contratto convenzionale il locatore riduce il canone da dichiarare di un ulteriore 30% (oltre al 15% già previsto).

3) Le studentesse possono garantire ai genitori una detrazione fino ad un massimo di Euro 2.633,00 (al 19%).

 
dicembre 05, 2008
Votes: +5

Giovanna said:

0
...
Ciao, dovrei stipulare un contratto di locazione.Siamo due coinquiline, io ho 27 anni, l'altra ragazza 31 ed ha una pensione di invalidità per tre anni, da quest'anno. In base alle possibili agevolazioni, a chi sarebbe meglio intestare il contratto? Io ho un reddito che non supera i 15.000 euro, lavoratore dipendente, e non sono residente. L'altra ragazza è residente, ma non lavora. Grazie
 
dicembre 13, 2008
Votes: +3

federica said:

0
...
io ed il mio ragazzo dobbiamo stipulare un contratto di affitto. ora mi chiedo se lo cointestiamo (noi prendiamo in affitto) pagando la rata a metà, poi per poter usufruire delle detrazioni, chi dei due deve dichiarare? nel senso dobbiamo fare tutti e due una dichiarazione a metà o basta che uno solo dichiara il pagamento dell'affitto ?
 
dicembre 16, 2008
Votes: +2

Andrea said:

64
...
Ciao Giovanna!
Dato che le detrazioni vanno ripartite tra gli aventi diritto, occorre verificare la convenienza dell'intestazione del contratto.

ATTENZIONE però: se ad occupare l'immobile sarete in 2, sarà normale x il proprietario stipulare il contratto di locazione facendo comparire entrambe.

Per dare una risposta precisa al tuo quesito, occorre comprendere l'importo annuo della pensione di invalidità della tua coinquilina e soprattutto se si tratta di invalidità temporanea o assoluta.
 
dicembre 16, 2008
Votes: +6

LYUBKA said:

0
residenza e diritto del intestazione contratto di localazione
ciao Andrea , mi chiamo Lyubka, vorrei porti una domanda .Io sono residente in una casa dove l'intestattario del contratto e una persona anziana .Abbiamo fatto la richiesta per cambio della intestazione ma l'associazione che gestisce l'imobile ha risposto che dobbiamo dare la disdeta per poter valutare evenyalmente la mia domanda .Ora ti chiedo , essendoci residente da settembre ho diritto di avere il cambio intestazione o dovro per forza dare la disedetta ( e poi magari mi lasceranno fuori )? grazie
 
gennaio 04, 2009
Votes: +3

giuseppe l. said:

0
detrazioni per giovani?
Caro Andrea, ho un paio di domande, ti ringrazio in anticipo per l'aiuto che vorrai darmi.

Innanzitutto ti dico che ho stipulato nel gennaio 2004 un contratto di locazione a canone "convenzionale" di 3 2 anni (compilato secondo l'accordo locale di Milano, legge 431/98, regolarmente registrato e rinnovato) per l'abitazione dove sono domiciliato (uso abitazione principale), contratto che è quindi in scadenza a fine gennaio 2009.

Prima domanda: ho compiuto 30 anni nel dicembre 2008, se capisco bene la legge sulle detrazioni non ho diritto alla detrazione di 991,60 euro per il 2007 e per il 2008 perché vale solo per i primi tre anni dalla stipula, mentre nel mio caso sarebbero gli ultimi due (il rinnovo), giusto? se così fosse però, potrei sempre detrarre 495,80 € previsti per i contratti "convenzionali".

questo mi porta alla seconda domanda: ho compilato l'unicoweb 2008 per i redditi 2007 senza compilare i fatidici righi RP 46 e 48 (a seconda della detrazione che mi spetta tra le due summenzionate), sono ancora in tempo per rettificare la cosa e sapresti dirmi se si può fare tramite la stessa procedura di compilazione online? ero così orgoglioso di essere riuscito a compilarlo da solo che non vorrei rivolgermi a un commercialista proprio adesso... smilies/smiley.gif

ancora molte grazie,

Giuseppe
 
gennaio 09, 2009
Votes: +2

Andrea said:

64
x LYUBKA
Cara LYUBKA,
per modificare l'intestazione di un contratto di locazione ci sono 2 strade:

1) E' possibile RISOLVERE il contratto attualmente in essere, effettuando con F23 il versamento di Euro 67,00 con codice tributo 113T, poi naturalmente tu e il proprietario stipulerete un nuovo contratto.

Oppure

2) E' sufficiente versare la tassa per la CESSIONE con F23 (sempre Euro 67,00) con codice tributo 110T indicando i dati del proprietario e del nuovo conduttore.
 
gennaio 10, 2009
Votes: +6

Andrea said:

64
x GIUSEPPE
Ciao Giuseppe!

1) La detrazione x inquilini che hanno trasferito la residenza x motivi di lavoro vale per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza, qndi se nel tuo caso il trasferimento è avvenuto nel 2004, spettava per 2004 - 2005 e 2006.
La detrazione x i giovani inqulini spetta anch'essa x i primi 3 anni ma sono esclusi i contratti stipulati prima del 2007 (come nel tuo caso).

In sostituzione, ora puoi cmq fruire della detrazione x contratti a canone convenzionale (fino a 15.493,71 - 495,80 euro, oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 247,90 euro).

2) Non preoccuparti per la dimenticanza, puoi rimediare.
Entro il termine della presentazione della prossima dichiarazione , puoi presentare un MODELLO UNICO INTEGRATIVO A FAVORE (barrando l'apposita casella nel frontespizio nel programma online sul sito dell'Agenzia delle Entrate) ricompilando INTEGRALMENTE il modello, qndi rimettendo TUTTI i dati del precedente modello aggiungendo la detrazione che ti sei dimenticato di inserire.
In tal modo potrai riportare il maggior credito che scaturirà nella prossima dichiarazione dei redditi.

Non è difficile, cmq se hai difficoltà fammelo sapere ok?
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gennaio 10, 2009
Votes: +7

Andrea said:

64
...
A proposito, in presenza dei vari quesiti segnalate pure la vostra email x garantirvi una risposta sicura.
 
gennaio 10, 2009
Votes: +6

giuseppe l. said:

0
...
davvero grazie per la risposta esauriente! ho provveduto a seguire il tuo consiglio, è andato tutto liscio tranne una cosa: credevo dovessi allegare copia del contratto registrato e l'autocertificazione dell'uso come abitazione principale (l'ho letto nella legge, mi pare), ma quando ho provato a usare l'applicativo "File Internet" ho capito che serve solo per allegare documenti "ufficiali" generati da compilazioni online, e allora ho desistito

ancora grazie
 
gennaio 13, 2009
Votes: +2

Andrea said:

64
...
Ciao Giuseppe!
In sede di invio telematico non occorre allegare alcun documento alla dichiarazione, gli unici allegati sono inseriti da esercenti professioni o attività d'impresa quando debbono allegare STUDI DI SETTORE o PARAMETRI.
 
gennaio 13, 2009
Votes: +5

maurizio said:

0
...
Se mio figlio, studente universitario presso l'Univerità sita nel comune di residenza, di età compresa tra 20 e 30 anni (compie 20 anni nel 2009) completamente a carico dei genitori (separati) va a vivere da solo e stipula un contratto di affitto, la detrazione prevista di 991,60 € può essere divisa tra i genitori?
 
gennaio 22, 2009
Votes: +2

Crescenzo said:

0
Informazione
Salve, io e la mia futura sposa abbiamo sottoscritto a mio nome un contratto di locazione della durata di anni 4 4, tale contratto avrà inizio alla data 1° Ottobre 2009. Io sto pagando attualmente un mutuo per acquisto prima casa, anche se la casa un domani sarà mia allo stato attuale hanno l'usufrutto vita natural durante i miei genitori, pertanto io sono costretto ad andare in affitto. Trovandomi io in questa condizione, ho diritto ad usufruire dei benefici fiscali per i giovani che fittano casa? Io ho 27 anni e la mia ragazza 25. In attesa di risposta saluto tutti.
 
gennaio 22, 2009
Votes: +2

Andrea said:

64
X MAURIZIO

Tra le spese sostenute per familiari a carico purtroppo NON rientrano quelle per le locazioni "ordinarie".
Il genitore ha diritto soltanto alla detrazione per spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.
 
gennaio 22, 2009
Votes: +4

Andrea said:

64
X CRESCENZO


Nel caso da te prospettato, la detrazione spetta (potenzialmente) soltanto a te, in quanto risulti tu conduttore della locazione (da quanto ho capito la futura sposa non compare nel contratto).

Dato che ti trovi nella fascia di età 20/30 anni, se il tuo reddito non supera Euro 15.493,71 ti spetta una detrazione di 991,60 (da rapportare a qnti giorni è in essere la locazione sui 365gg).

Se il tuo reddito supera Euro 15.493,71 puoi accedere alla detrazione ordinaria (dato che hai un contratto 4 4 e non a canone concordato):

oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 150 euro
 
gennaio 22, 2009
Votes: +4

Antonio said:

0
Richiesta Calcolo
Gentile Andrea,
sto stipulando un contratto di locazione in veneto, essendo io arrivato dalla Puglia, vorrei chiederti avendo un contratto a tempo determinato pari a 1235 € lordi, quali detrazioni possono spettarmi avendo io 29 anni.
Grazie e complimenti per il servizio
 
gennaio 30, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
Per ANTONIO
Ciao Antonio!
Nel tuo messaggio non hai specificato se il tuo contratto di locazione è a canone convenzionato (3 2 anni) o a canone libero (4 4 anni).

Dato che i contratti a canone convenzionato non sono molto diffusi, ti espongo la tua situazione presupponendo che tu abbia un contratto "libero" (in caso contrario, fammi pure sapere, così ti aggiorno la risposta).

1) Per fruire della più vantaggiosa detrazione per "giovani che vivono in affitto" (tra i 20 e 30 anni) occorre che il tuo reddito annuo non superi Euro 15.493,71. Hai scritto di avere un reddito lordo mensile di Euro 1.235,00 pertanto se nel corso del 2009 non superi in tutto Euro 15.493,71 puoi fruire della detrazione di Euro 991,60 per i primi 3 anni.

2) In alternativa se superi il reddito annuo di Euro 15.493,71 puoi fruire della detrazione per "lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro" (oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 495,80 euro), a condizione che la tua residenza sia nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e che tale comune sia almeno a 100km dal precedente (dalla Puglia al Veneto ci siamo con 100Km, non so però se il contratto l'hai stipulato nel comune di lavoro o in un comune limitrfo)

3) Infine - se non hai i requisiti per una delle 2 detrazioni sopra riportate - ti rimane la detrazione (meno conveniente) generale:

* fino a 15.493,71 - 300 euro
* oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 150 euro

Chiedi pure se c'è qualcosa di poco chiaro.
 
febbraio 01, 2009
Votes: +4

agata said:

0
...
ciao andrea,

per stipulare come richiesto dal locatore un contratto a canale assistito è necessario essere residenti e non possedere altri immobili adibiti ad uso abitativo? in questi casi esiste un contratto che preveda comunque detrazioni per il locatore? (siamo una coppia giovane) grazie
 
febbraio 05, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
...
La durata minima del contratto a canone concordato è di cinque anni ( 3 anni 2 di rinnovo automatico). In casi particolari la durata può essere anche solo di 3 anni. Alla scadenza del periodo di proroga biennale è possibile:nn- rinnovare il contratto a nuove condizionin- rinunciare al rinnovo comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza del contratton- rinnovare tacitamente alle stesse condizioninnIl canone dovrà attenersi a quanto stabilito negli accordi territoriali dai sindacati dei proprietari e degli inquilini. L'aggiornamento annuale non potrà superare il 75% dell'indice Istat del costo della vitanL'inquilino dovrà versare un deposito cauzionale - fino a un massimo di 3 mensilità - alla firma del contratto e il proprietario dovrà versare ogni anno all'inquilino un interesse pari al tasso legale a meno che il contratto abbia una durata di 6 anni o piùnnIl proprietario beneficia di:n- uno sconto del 40,5% sul canone da denunciare nella dichiarazione dei redditin- una riduzione del 30% dell'imposta di registrazione del contratton- di un'aliquota Ici più bassa nel caso in cui si sia affittato come prima casa e l'immobile sia situato in un Comune che ha concesso questo tipo di agevolazionennL'inquilino beneficia di:n- una detrazione di 495,80 euro, se il suo reddito complessivo non supera i 15.493,71 euron- una detrazione di 247,90 euro, se il suo reddito complessivo non supera i 30,987,41 euro.nnIn definitiva non è richiesto né il requisito della residenza né l'assenza di possesso di altri immobili, soltanto è necessario che l'immobile sia adibito ad abitazione principale (che SALVA PROVA CONTRARIA coincide con la residenza).
 
febbraio 06, 2009
Votes: +5

Alessio said:

0
studente ospite
Salve, vivo a Bologna e sono uno studente universitario fuorisede altre i 100km dalla residenza.
Vivo in un appartamento intestato a 3 ragazzi + la possibilità di avere 1 ospite, regolare.
L'ospite sono io, con domicilio regolare.
È possibile ricevere la detrazione in quanto ospite? Oppure esiste un preciso contratto di ospitalità per poter ottenere la relativa detrazione?

Grazie mille! smilies/wink.gif
 
febbraio 21, 2009
Votes: +1

Nicola said:

0
Contratto locazione agevolata tra Locatore Persona Fisica e Conduttore Persona Giuridica
Ciao Andrea,
Sono il proprietario di un appartamento che affitterò ad una Società privata che lo adibirà ad alloggio per i propri dipendenti in trasferta.
E' possibile stipulare un contratto di locazione abitativa agevolata di durata 3 +2 anni?
In questo caso le agevolazioni fiscali sono ancora applicabili? Se sì in quale misura?
Inoltre nei contratti tipo viene citato il Certificato di collaudo e certifcazione energetica. In Liguria dove è ubicato l'immobile l'obbligatorietà di esivire detto Certificato è stata abolita con legge regionale n° 42 del 24 Novembre 2008. Si può cancellare in toto dal contratto di locazione ogni riferimento a detto certificato oppure alla riga dove viene menzionato si deve apporre una nota che citi la legge regionale n.42/2008?

per i certificati di conformità degli impianti alla L.46/90 è sempre necessario citarli nel contratto oppure c'è stata qualche abrogazione anche per quelli?

Grazie per un tuo cortese riscontro.
Complimenti per l'ottimo srvizi che fornisci.
Buon lavoro.
Nicola
 
febbraio 21, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
...
Un veloce messaggio per Nicola e Alessio solo x dirvi che non appena riesco vi do la risposta ai quesiti! :-)
 
febbraio 23, 2009
Votes: +2

john paul said:

0
Contratt affitto
La mia ragazza vive e lavora d altopascio ma ha residenza ad arezzo; la domanda è questa...avendo un contratto convenzionale 3+2...puo' scarica le spese dell'affitto?e in che percentuale?
 
febbraio 25, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
PER ALESSIO
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari egualmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Quindi per fruire della detrazione occorre uno specifico CONTRATTO DI OSPITALITA'
 
febbraio 25, 2009
Votes: +4

Andrea said:

64
PER JOHN PAUL
La detrazione per contratti d'affitto a canone convenzionale (3+2) spetta a prescindere dalla residenza, ma a condizione che l'immobile oggetto della locazione sia adibito ad ABITAZIONE PRINCIPALE (che si presume coincidere con la residenza, ma è ammessa prova contraria).

Tale detrazione spetta proporzionalmente agli intestatari del contratto, quindi se l'intestatario è uno solo spetta al 100%, altrimenti va ripartita.
 
febbraio 25, 2009
Votes: +2

Andrea said:

64
PER NICOLA
Come previsto dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 ci sono 2 tipologie principali di locazioni:

- contratto libero (comma 1)
- contratto convenzionato (comma 3).

Naturalmente se il contratto (seppur "convenzionato") è tra te e la Società, quest'ultima NON fruirà di alcuna agevolazione, dal momento che manca sia il requisito relativo all'abitazione principale del conduttore, sia la "natura" del reddito prodotto dalla società (se è una società di capitali è assoggettata ad IRES e la detrazione in questione è una detrazione dall'IRPEF, quindi dall'imposta sul reddito delle PERSONE FISICHE).
Ai fini della validità del contratto, non è richiesta la dicitura relativa alla conformità impianti alla L 46/90.
 
febbraio 25, 2009
Votes: +3

Stefano said:

0
Detrazioni affitto
Ciao Andrea,
Ho stipulato un contratto di affitto (cointestato, siamo in 3), a Roma, formula base 4+4 a prezzo "di mercato".
Io sono un 32enne, lavoratore dipendente con la residenza nella provincia di Lecce.
Vorrei sapere se ci sono le condizioni per richiedere la detrazione per l'affitto.
Grazie.
Stefano
 
febbraio 26, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
PER STEFANO
Ciao Stefano,
potenzialmente ti spettano (ovviamente o l'una o l'altra), 2 tipi di detrazione.

1) Detrazione BASE
I contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono fruire di una nuova detrazione IRPEF variabile seconda del reddito complessivo.
La nuova detrazione spetta nella seguente misura:
* fino a 15.493,71 - 300 euro
* oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 150 euro

2) in alternativa, DETRAZIONE PER LAVORATORI
È prevista una detrazione Irpef per i lavoratori dipendenti che:
* hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
* sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza; detto comune deve trovarsi a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione di provenienza.
fino a 15.493,71 - 991,60 euro
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 - 495,80 euro


Se hai i requisiti, naturalmente ti conviene optare (x i primi 3 anni dal trasferimento della residenza) per la seconda detrazione, essendo + vantaggiosa.

 
febbraio 26, 2009
Votes: +1

alberto said:

0
detrazione affitto
ho un contratto di affitto 4+4 da febbraio 2007 intestato soltanto a me. Vivo nell'appartamento con una ragazza trasferita da Lecce per motivi di lavoro che nel giugno 2008 ho sposato. Quale detrazione possiamo ottenere?
 
marzo 23, 2009
Votes: +0

Mariano said:

0
contratto convenzionato non intestato a me
Io ho un contratto convenzionato non intestato a me, il contratto è intestato a mio fratello con cui abito. Vorrei sapere se posso scaricare l'affitto anche io al 50% visto che è evidente che pago anche io l'affitto oppure lo deve fare solo l'intestatario del contratto.
reddito tra 15000 e 30000. prima casa
Grazie!
 
marzo 24, 2009
Votes: +0

Andrea said:

64
PER ALBERTO
Dato che il contratto è intestato solo a te, puoi in alternativa fruire della detrazione per "abitazione principale in affitto" (300 o 150 Euro) oppure - se ci sono i requisiti - della + vantaggiosa per "lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro".
 
marzo 24, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
Altra risposta
Quesito: Comment:
Io ho un contratto convenzionato non intestato a me, il contratto è intestato a mio fratello con cui abito. Vorrei sapere se posso scaricare l'affitto anche io al 50% visto che è evidente che pago anche io l'affitto oppure lo deve fare solo l'intestatario del contratto.
reddito tra 15000 e 30000. prima casa
Grazie!


Risposta:
La detrazione compete solo all'intestatario del contratto.
 
marzo 24, 2009
Votes: +1

ORAZIO said:

0
INFO x contratto di locazione e detrazioni annesse
Salve, vorrei un chiarimento sulla mia situazione: dovrei intestarmi un contratto di locazione a canone concordato (credo 3+2) e ovviamente immagino sarò obbliagato a spostare la mia residenza da quella attuale dei miei genitori alla nuova abitazione. La nuova abitazione è a 500 mt. da quella dei miei genitori quindi nello stesso comune. Non si tratta di spostamento per motivi di lavoro o di studio dunque. Avendo io 27 anni e un reddito inferiore agli 8 mila euro annui ho diritto a questa detrazione lo stesso? E un altra cosa questa agevolazione dipende anche dall'ammontare del canone di locazione pagato annualmente? Per ultimo il mio è un lavoro a tempo determinato (rinnovo annuale) qualora dovessi perdere il lavoro potrei comunque usufrire di questa detrazione? Se si, come? Vi ringrazio fin d'ora per l'aiuto che vorrete darmi a capire meglio la mia situazione. Grazie
 
marzo 30, 2009
Votes: +1

Andrea said:

64
PER ORAZIO
Nel tuo caso è + conveniente la detrazione per "giovani che vivono in affitto", in quanto sotto i 15.493,71 Euro di reddito annuo (e con età tra i 20 e 30 anni) ti spetta una detrazione di Euro 991,60 x i primi 3 anni. La detrazione è fissa indipendentemente dal canone pagato.

In base a quanto previsto dal Decreto 11 febbraio 2008, in caso di incapienza, il credito può essere utilizzato in compensazione in F24, oppure in diminuzione dell'Irpef del periodo successivo oppure chiesto a rimborso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 Febbraio 2008
Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.


3. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies
del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi puo' essere
utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in
diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa
al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede
di dichiarazione dei redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008
 
aprile 04, 2009
Votes: +0

Pamela said:

0
Affitto 3+2
Dovrei affittare un appartamento a Saronno (VA) so che posso stipulare un contratto di tipo 3+2 in quanto alta densità, ma come posso sapere a quanto deve corrispondere il canone d'affitto. Credo ci siano dei massimali? a chi posso rivolgermi.
Grazie Pamela
 
aprile 15, 2009
Votes: +0

Elisa said:

0
Abitazione principale e prova contraria
Ho intestato un contratto di affitto ma non ho la residenza anagrafica in quella abitazione..posso usufuire delle detrazioni sul reddito? Parrebbe di si leggendo quanto sopra dove si parla "ABITAZIONE PRINCIPALE (che si presume coincidere con la residenza, ma è ammessa prova contraria)"....come dare appunto prova contraria? Basta far vedere che pago delle bollette?
 
maggio 19, 2009
Votes: +0

Adriano said:

0
...
Ciao Andrea,
sono il proprietario di un appartamento in Roma Est, vicino ad una università. Sono intezionato a metterlo in affitto e ho sentito parlare di contratto temporaneo per studenti. Immaginando che esistano dei parametri e/o condizioni da rispettare per poter accedere a questa tipologia di contratto e ammesso che il mio appartamento li rispetti, vedendo le cose dal lato del locatario, in cosa è diverso da un contratto temporaneo standard?
Grazie
 
giugno 05, 2009
Votes: +1

Fabrizio said:

0
Affitto a più studente, si possono fare contratti singoli?
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento che neanche il mio commercialista è riuscito a darmi. Ho affittato un appartamento a 4 studenti con contratto registrato 4+4 canone libero, tutti compaiono sul contratto quali intestatari. Ora uno di loro lascia la casa e il suo posto sarà preso da una nuova persona. Devo per forza disdire il precedente contratto e faren uno nuovo con tutti i nomi perdendo l'imposta di registro già versata? E soprattutto per evitare che questo si ripeta ogni volta che uno studente va via, posso fare 4 contratti separati sullo stesso immobile ciacuno intestato ad un singolo studente e con l'importo che questi paga, o rischio che l'Agenzia delle Entrate mi scambi per un Bed and Breakfast? grazie per la preziosissima collaborazione.
 
settembre 05, 2009
Votes: +0

Valerio said:

0
detrazione affitto studenti
ciao Andrea siamo due studenti di Roma,studiamo a Viterbo e abbiamo intezione di prendere in affitto un appartamento li, vorremmo sapere se rientriamo nella detrazione del 19%? Secondo la legge : "Per verificare il rispetto del requisito della distanza si può far riferimento a quella chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 Km." Possamo fare riferimento solamente alla via ferroviaria anchese in realtà non è la piu breve se si prende in considerazione quella stradale(cassia bis)?
grazie
 
settembre 24, 2009
Votes: +0

elisabetta gelli said:

0
detrazione studente lavoratore fuori sede
buonasera, io avrei bisogno di questa informazione. mi sono trasferita in un'altra città da ottobre 2007 ma ho preso la residenza solo ad prile 2009 ed ho un contratto di locazione di 1 anno che parte da febbraio 2009. nel precedente periodo ero sempre in affitto ma in un'altra abitazione. considerando che sono stata trasferita per lavoro cosa potrei recuperare? inoltre sono studentessa lavoratrice fuori sede cioè studio a Perugia ma ora ho la residenza a Viterbo. in questo caso c'è qualche agevolazione?
grazie mille
 
ottobre 13, 2009
Votes: +0

Poldo said:

0
agevolazione affitto di locazione concordato
Buonasera,
ai miei genitori ( sono due pensionati reddito >€ 20.000 ma < € 30.000) è stato proposto il contratto di locazione concordato.
Abitano a Modena
Possono scaricarlo sul730? quali altre agevolazioni possono avere?

Grazie 1000
 
dicembre 30, 2009
Votes: +0

Gianfranco said:

0
Locazione concordata a societa' di persone
Vorrei sapere se affittando un immobile ad uso abitativo ad una societa' di persone, a canone concoradato (3+2) in comune ad alta densita' abitativa, ho diritto alle agevolazioni fiscali come locatore?

Grazie
 
gennaio 11, 2010
Votes: +0

elisa said:

0
detrazione canone di locazione
salve io vorrei affittare un appartamento ella mia città con il mio ragazzo l'agenzia immoiliare a cui ci siamo riferiti ci ha detto che il contratto sarebbe stato 4+4 e nn è detraibili in quanto nn è in città (rimane circa a 7 kg dal centro) ma è possibile che nn possa scaricarlo in dichiarazione per un motivo del genere????' rispondi al più presto grazie mille.!!! elisa
 
gennaio 15, 2010
Votes: +0

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